IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1,
commi 1, 2, 3, 7 e 8;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 novembre  2001,  recante  «Definizione  dei  livelli essenziali di
assistenza»  pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
  Visto  l'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che fissa la
procedura  per  modificare gli allegati al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;
  Valutata  l'opportunita', anche ai fini di un'omogenea applicazione
del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001,  di  considerare il rilascio di una certificazione come l'esito
finale  di  una  prestazione complessa che include l'esecuzione degli
accertamenti  diagnostici  e  clinici  necessari  alla formazione del
giudizio medico-legale;
  Ritenuto  necessario  incentivare la pratica sportiva dei giovani e
dei  soggetti  portatori di handicap e di promuovere comportamenti di
elevato  valore  sociale quali l'affidamento e l'adozione di minori e
lo svolgimento del servizio civile;
  Vista la proposta di modifica del citato decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  29 novembre  2001,  formulata dal Tavolo di
monitoraggio   e   verifica  dei  livelli  essenziali  di  assistenza
sanitaria,  istituito  nell'ambito  della segreteria della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, in attuazione dell'Accordo tra il
Governo,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano
sancito l'8 agosto 2001;
  Considerato  che  la  suddetta  proposta  e'  stata condivisa dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 aprile
2003;
  Acquisita  l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 23 settembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Gli  allegati  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri   29 novembre   2001,   recante   «Definizione  dei  livelli
essenziali  di assistenza» sono modificati come indicato nei seguenti
commi.
  2.  Nell'allegato  2A  recante  «Prestazioni totalmente escluse dai
LEA», la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
  «e) certificazioni  mediche,  comprese  le prestazioni diagnostiche
necessarie  per  il  loro  rilascio, non rispondenti a fini di tutela
della  salute  collettiva,  anche quando richieste da disposizioni di
legge, con esclusione delle:
    1) certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini
della   pratica   sportiva  non  agonistica  nell'ambito  scolastico,
rilasciate  dal medico di medicina generale ai sensi dell'art. 31 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  270  del  2000 e dal
pediatra  di  libera  scelta  ai  sensi  dell'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 272 del 2000;
    2)  certificazioni di idoneita' di minori e disabili alla pratica
sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche;
    3)  certificazioni di idoneita' all'affidamento e all'adozione di
minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
    4)   certificazioni   di   idoneita'   al  servizio  civile  fino
all'entrata  in  vigore dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo
5 aprile 2002, n. 77.».
  3. Nell'allegato 1C recante «Area integrazione socio sanitaria», le
parole  «affette da AIDS» sono sostituite dalle parole «con infezione
da HIV».
  4. Nella tabella riportata alla nota (3) dell'alle-gato 1B, recante
un  elenco  di  prestazioni  che,  sebbene  non ricomprese nei LEA ed
erogate  con  onere  a carico dell'interessato, costituiscono compito
istituzionale  delle  strutture  erogatrici,  alla  voce «Rilascio di
porto  d'armi»  e' aggiunto il riferimento normativo: «D.M. 28 aprile
1998  -  Requisiti  psicofisici  minimi  per il rilascio e il rinnovo
dell'autorizzazione  al  porto di fucile per uso di caccia e al porto
d'armi  per uso difesa personale - Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998,
n. 143».
  5.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 novembre 2003

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi

                      Il Ministro della salute
                               Sirchia

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti